Come entrare nell’Associazione

 

Riportiamo alcune parti dello Statuto (precisamente dagli articoli 5 e 6; il testo integrale è allegato nella pagina Chi siamo del sito) laddove si esplicita come si può diventare soci di Itacat e a quali condizioni:

“Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro, persone fisiche ed enti che non abbiano scopo di lucro, che, condividendo gli scopi dell’Associazione, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. (…) Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nell’entità e nei termini prescritti dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I soci si dividono in:

a)    Soci Fondatori: sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;

b)    Soci Aderenti: sono coloro che, pur interessati agli scopi della associazione, non richiedono o non possiedono i requisiti per diventare soci ordinari, e quegli enti, istituti o associazioni che ne facciano specifica richiesta e che, nel caso, possano così avvalersi della dizione di Socio aderente alla ITA-CAT;

c)     Soci Corrispondenti: sono coloro che condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento e stanno attuando un percorso formativo per diventare Soci Ordinari;

d)    Soci Ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione e operando per il loro raggiungimento, sono laureati e iscritti all’Albo degli psicoterapeuti, quindi abilitati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, e che hanno svolto un training nell’ambito della CAT, secondo le norme previste dalla International Cognitive Analytic Therapy Association (ICATA), cui ITA-CAT aderisce.

e)    Soci Onorari: sono personalità, nazionali o internazionali, assunte a particolare riconoscenza nel campo della CAT e che hanno contribuito allo sviluppo culturale e scientifico della CAT. Essi sono chiamati a far parte della Associazione con delibera del Consiglio Direttivo. I Soci onorari non sono tenuti a corrispondere all’Associazione la quota sociale annuale.

f)     Soci Sostenitori: sono tutte le persone che, condividendo gli ideali dell’Associazione, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

La distinzione dei Soci nelle suddette categorie non comporta, a parte per i soci sostenitori, differenze ai fini del diritto di partecipare alla vita effettiva e agli atti dell’Associazione nonché del diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci e di esprimere il proprio voto.

La domanda di ammissione a socio aderente deve essere presentata al Presidente dell’Associazione. La domanda deve recare la dichiarazione sottoscritta dal richiedente di condividere le finalità dell’Associazione, di conoscere, approvare ed osservare lo Statuto e i Regolamenti dell’Associazione. Ogni aspirante Socio Ordinario dovrà presentare domanda, sottoscritta da altri due Soci Ordinari, al Presidente dell’Associazione. La domanda dovrà essere corredata da un curriculum vitae et studiorum dal quale risulti che il candidato è seriamente interessato alla CAT e ha compiuto il proprio percorso formativo secondo quanto stabilito dalle norme ICATA. L’ammissione viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci ordinari devono corrispondere una quota associativa valida per l’anno solare per cui è stato effettuato il versamento. L’importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è intrasmissibile e non è comunque rivalutabile. L’impegno dei soci a versare la quota annuale decisa dal Consiglio Direttivo è vincolante. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Il Consiglio Direttivo dovrà pronunciarsi nel termine di 120 giorni dalla ricezione della domanda. In caso di diniego il Consiglio Direttivo dovrà esplicitarne i motivi, su richiesta scritta dell’interessato.”