Statuto dell’Associazione ITACAT

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE CIVILE PROFESSIONALE AI SENSI LEGGE N.1815 DEL 1939.

L’anno duemila e undici, il giorno ventisette (27) del mese di Giugno presso la sede di Avenue Media sono presenti i signori:

Bruno Biancosino, Rosangela Caruso, Maria Cristina Fiorani, Luigi Grassi, Anna Clara Morelli, Maria Giulia Nanni, Mary Louise Poggioli, Antonietta Provinzano, Susanna Romanelli, Alessia Sogni, Sara Tomè, Piero Verani

Detti comparenti richiedono di fare con il presente atto constatare di quanto segue:

ART 1. – I comparenti dichiarano di costituire come con il presente atto un’associazione professionale denominata “Associazione ITALIANA TERAPIA COGNITIVO ANALITICA (ITA-CAT)“, con sede legale in Ferrara Corso Giovecca n. 203 e sede distaccata in Piacenza, Via Vescovado, 1.

ART 2. – L’associazione, per quanto riguarda lo scopo, il patrimonio, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, nonché per quelle relative all’estinzione dell’ente ed alla devoluzione del patrimonio è regolata dalle norme che qui si intendono letteralmente ripetute e trascritte contenute nello statuto che, previa lettura e approvazione dei comparenti, si allega sotto la lettera “A”.

ART. 3 – Sino alla convocazione della prima assemblea generale degli aderenti, le funzioni del Consiglio Direttivo saranno esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai comparenti.

ART. 4. Alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’Associazione provvederà la prima Assemblea generale degli aderenti alla Associazione.

Le spese e tasse del presente atto, annesse e conseguenti, si convengono a carico della associazione. Il presente atto è stato pubblicato mediante lettura datane, insieme all’inserto allegato, ai comparenti, i quali lo approvano e in segno di conferma lo sottoscrivono.

ALLEGATO A

Associazione ITALIANA TERAPIA COGNITIVO ANALITICA

(ITA-CAT) 

STATUTO

TITOLO I – Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Articolo  1

Denominazione

È costituita un’Associazione denominata ITA-CAT, associazione italiana per lo sviluppo promozione e ricerca della terapia cognitivo-analitica (Cognitive-Analytic Therapy – CAT), Ente Non Commerciale di Tipo Associativo ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n°460 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L’associazione ha sede legale in Ferrara, c/o la sede della Clinica Psichiatrica, Univeristà di Ferrara, Corso Giovecca 203. La sede legale può essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2

Definizioni Preliminari.

L’Associazione  ITA-CAT è apartitica e non ha scopo di lucro.

Articolo 3

 Durata.

La durata dell’associazione è fissata a tempo indeterminato.

TITOLO II – Finalità istituzionali e attività

Articolo  4

 Finalità istituzionali.

L’Associazione persegue il fine di promuovere lo sviluppo, la ricerca e la diffusione in Italia della CAT. A tal fine la ITA-CAT svolge attività didattica, di ricerca, editoriale e informativa attraverso l’istituzione di corsi, la conduzione di studi, la pubblicazione di opere, elaborati, bollettini e rassegne, promuovendo convegni, congressi, conferenze, simposi, a carattere nazionale e internazionale e stabilendo contatti e collaborazioni e partecipando ad ogni iniziativa ritenuta utile al conseguimento dell’oggetto sociale.

Più specificamente obiettivi dell’Associazione sono:

a)   Sviluppare la CAT come modello per comprendere e curare la sofferenza psicologica nei diversi contesti in cui possono sorgere  sintomi, disturbi, disabilità con particolare riferimento alla salute mentale.

b)   Promuovere, fare ricerca e diffondere la pratica e la formazione nel campo della CAT tra operatori della salute mentale e del benessere psicologico;

c)    Promuovere i più alti standard di natura clinica ed etica nella pratica della CAT

d)   Promuovere la formazione, l’aggiornamento, la supervisione e l’accreditamento dei soci dell’associazione ITA-CAT e di tutte le persone interessate a conoscere la CAT;

e)   Sviluppare una rete di collegamento con le attività delle altre associazioni a livello nazionale e internazionale che promuovono la ricerca e la formazione nell’ambito della CAT

f)     Promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere e articoli divulgativi e scientifico-culturali.

g)   Aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale ed effettuare attività commerciali e  produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali secondo le normative vigenti.

TITOLO III Soci, diritti e obblighi  dei soci

Articolo 5

Soci

Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro, persone fisiche ed enti che non abbiano scopo di lucro, che, condividendo gli scopi dell’Associazione, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nell’entità e nei termini prescritti dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I soci si dividono in:

a)    Soci Fondatori: sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;

b)    Soci Aderenti: sono coloro che, pur interessati agli scopi della associazione, non richiedono o non possiedono i requisiti per diventare soci ordinari, e quegli enti, istituti o associazioni che ne facciano specifica richiesta e che, nel caso, possano così avvalersi della dizione di Socio aderente  alla ITA-CAT;

c)     Soci Corrispondenti: sono coloro che condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento e stanno attuando un percorso formativo per diventare Soci Ordinari;

d)    Soci Ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione e operando per il loro raggiungimento, sono laureati e iscritti all’Albo degli psicoterapeuti, quindi abilitati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, e che hanno svolto un training nell’ambito della CAT, secondo le norme previste dalla International Cognitive Analytic Therapy Association (ICATA), cui ITA-CAT aderisce.

e)    Soci Onorari: sono personalità, nazionali o internazionali, assunte a particolare riconoscenza nel campo della CAT e che hanno contribuito allo sviluppo culturale e scientifico della CAT. Essi sono chiamati a far parte della Associazione con delibera del Consiglio Direttivo. I Soci onorari non sono tenuti a corrispondere all’Associazione la quota sociale annuale.

f)     Soci Sostenitori: sono tutte le persone che, condividendo gli ideali dell’Associazione, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

La distinzione dei Soci nelle suddette categorie non comporta, a parte per i soci sostenitori, differenze ai fini del diritto di partecipare alla vita effettiva e agli atti dell’Associazione nonché del diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci e di esprimere il proprio voto.

Articolo  6

Ammissione e quote sociali

La domanda di ammissione a socio aderente deve essere presentata al Presidente dell’Associazione. La domanda deve recare la dichiarazione sottoscritta dal richiedente di condividere le finalità dell’Associazione, di conoscere, approvare ed osservare lo Statuto e i Regolamenti dell’Associazione. Ogni aspirante Socio Ordinario dovrà presentare domanda, sottoscritta da altri due Soci Ordinari, al Presidente dell’Associazione. La domanda dovrà essere corredata da un curriculum vitae et studiorum dal quale risulti che il candidato è seriamente interessato alla CAT e ha compiuto il proprio percorso formativo secondo quanto stabilito dalle norme ICATA. L’ammissione viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.  Tutti i soci ordinari devono corrispondere una quota associativa valida per l’anno solare per cui è stato effettuato il versamento. L’importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è intrasmissibile e non è comunque rivalutabile. L’impegno dei soci a versare la quota annuale decisa dal Consiglio Direttivo è vincolante. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Il Consiglio Direttivo dovrà pronunciarsi nel termine di 120 giorni dalla ricezione della domanda. In caso di diniego il Consiglio Direttivo dovrà esplicitarne i motivi, su richiesta scritta dell’interessato.

Articolo 7

Diritti dei Soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto, dall’appartenenza all’Associazione. I soci  hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.  L’Associazione  si avvale, prevalentemente, delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, salvo eventuali rimborsi spese, per spese sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde:

a)  per morosità nel pagamento della quota associativa;

b)  dietro presentazione di dimissioni scritte;

c)  per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per  fare ricorso all’Assemblea.

TITOLO IV – Organi sociali e cariche elettive

Articolo 9

Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

a)   l’Assemblea dei soci;

b)   il Consiglio Direttivo;

c)    il Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite con il solo rimborso delle spese sostenute per le funzioni istituzionali esercitate, dopo approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Assemblea dei Soci

L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.  L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione se presente la maggioranza dei soci o il giorno e l’ora della seconda convocazione. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso scritto che potrà essere inviato tramite posta ordinaria o elettronica o fax e preavviso di almeno 7 (sette) giorni. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 1) discute ed approva il bilancio/rendiconto preventivo e  consuntivo; definisce il programma generale annuale di attività; 2) procede alla nomina degli amministratori e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti; 3) determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; 4) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione; 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori;  6) decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 8; 7) discute e decide su altri argomenti proposti dal Consiglio o da un terzo dei soci.

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Articolo 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sei a undici membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica tre esercizi (tre anni) e i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del consiglio non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o tramite comunicazione telematica almeno 20 (venti) giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.  Le riunioni possono essere anche effettuate per via telematica (teleconference, videoconference).

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico: a) elegge tra i propri componenti il vice presidente; b) elegge tra i propri componenti il segretario e il tesoriere; c) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; d) cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea; e) predispone all’Assemblea il programma annuale di attività; f) presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il bilancio/rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso; detti documenti dovranno essere depositati almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea dei soci;  assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;  ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 8.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Articolo 12

Il Presidente.

È il legale rappresentante dell’Associazione e ha l’uso della firma sociale.  Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne presiede i lavori, mantenendo costantemente informati i suoi membri su ogni iniziativa riguardante l’Associazione. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura  generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.  Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente..

TITOLO V – Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 13

Esercizio Sociale e Bilancio.

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni  anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico (o bilancio) e finanziario dell’esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

Articolo 14

Patrimonio e Fondo Comune.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a)   quote associative e contributi dei simpatizzanti;

b)   contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c)    donazioni e lasciti testamentari;

d)   entrate  derivanti da prestazioni di servizi  convenzionati;

e)   proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f)     entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g)   ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio sociale è costituito da:

a)   beni immobili e mobili;

b)   azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c)    donazioni, lasciti o successioni;

d)   altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Articolo 15

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 10 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

TITOLO VI – Norme finali

Articolo 16

Modifiche dello Statuto

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall’Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

Articolo 17

Regolamenti interni

Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio Direttivo può approvare uno o più regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative dell’Associazione.

Articolo 18

Riferimenti di Legge

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative  in materia.